AG Progetti

Amianto: obbligo di bonifica e incentivi fiscali

8 Luglio 2019
Nell’edilizia, così come in molti altri settori fino a metà anni ’90, si faceva abitualmente massiccio impiego di materiali contenenti amianto. Oggi l’amianto è diffuso per la maggior parte nelle lastre di copertura.
Tranquilli, non bisogna sentirsi dei criminali ad avere un tetto in amianto in casa; è abbastanza normale se l’edificazione è avvenuta più di 25 anni fa!
Oggi però l’intervento di bonifica può essere sicuro, pratico e veloce!

Effetti sulla salute

I materiali impiegati nelle costruzioni e contenenti amianto, soprattutto quando danneggiati dal tempo, deteriorati o in qualsiasi modo meccanicamente sollecitati tendono a disperdere le fibre di amianto che contengono: basta guardare la “polvere” che si trova alla base dei canali e dei pluviali, contenuta nell’acqua piovana che ha “lavato” il tetto. Queste fibre, qualora inalate, espongono le persone a gravissime patologie, quali ad esempio i tumori della pleura (mesotelioma), carcinomaasbestosi ecc.

Il fatto poi che, nella maggior parte dei casi, le patologie si manifestino a distanza di anni (il periodo di incubazione può arrivare fino a 30 anni!), porta a sottovalutare il rischio, dal momento che non è possibile riscontrare sintomi “immediati”. Questo fatto trova conferma nelle statistiche: ad esempio in Lombardia, pur essendo l’amianto messo al bando dal 1992, i casi sospetti di mesotelioma sono passati da 229 dell’anno 2000 ai 738 del 2013, più che triplicati! (fonte Registro Mesoteliomi Lombardia 2013)

Scadenza e obbligo di bonifica

Il PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia di cui alla Legge Regionale 17 del 29/09/2003, approvato con DGR 8/1526 del 22/12/2005 e modificato dalla L.R. 14 del 31/07/2012), “intende fornire e promuovere strumenti utili alla programmazione di interventi finalizzati alla eliminazione entro il 2015 dell’amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro (scadenza mai rispettata), con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto”.

Per raggiungere questo ormai fallito obbiettivo, per mezzo della mappatura mediante telerilevamento da aereo e dell’autodichiarazione dei proprietari, la regione ha elaborato un’anagrafe dei siti contenenti amianto; già dal DPR 257/92 e dalla L.R. 17/2003 ogni proprietario di siti contaminati ha l’obbligo di comunicare all’ASL competente per territorio la presenza di amianto, tramite la procedura del CENSIMENTO
Il CENSIMENTO è mirato ad informare gli enti del quantitativo di amianto presente sul territorio e dello specifico stato di conservazione di ogni sito; si compila il modello di cui all’Allegato n. 4 della DGR 8/1526 del 22/12/2005; dal 31/01/2013 (180 giorni successivi all’entrata in vigore della L.R. 31/07/2012 n. 14) sono in vigore sanzioni per la mancata comunicazione all’ASL della presenza di amianto, da € 100 a € 1.500. Inoltre, si deve tener presente che il censimento è la condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di incentivazione dei lavori, come previsto dall’art. 6 comma 3 della L.R. 17 del 29/09/2003.

Indice di degrado

La Valutazione dell’indice di degrado permette ai proprietari di coperture in cemento amianto di prendere coscienza dello stato di conservazione delle strutture: con un semplice calcolo è possibile determinare l’urgenza dell’intervento di bonifica. Il Decreto direzione generale della sanità n. 13237 del 18/11/2008 ha disposto che la valutazione dello stato di conservazione e del degrado delle coperture sia fatta con un calcolo analitico, come da procedura riportata nello stesso testo del Decreto, il cui risultato sancisce l’EFFETTIVA SCADENZA DELL’OBBLIGO DI BONIFICA. A titolo esemplificativo, una copertura particolarmente ammalorata, con diffuse fessurazioni, sgretolamenti, facilmente accessibile da balconi, finestre ecc., potrebbe richiedere una rapida rimozione delle lastre contenenti amianto; una copertura meglio conservata, senza fessurazioni, ove non vi sia permanenza di persone, potrebbe permettere un intervento di bonifica anche a distanza di anni, purché si tenga la situazione monitorata periodicamente.

Incentivi per la bonifica

Oggi più che mai i lavori edili sono incentivati con contributi a fondo perduto o con detrazioni fiscali; I principali incentivi oggi disponibili sono
– Bonus ristrutturazioni (per abitazioni, detrazione fiscale del 50%)
– Bonus per il risparmio energetico (per tutti gli edifici riscaldati, detrazione fiscale del 65%)
– Bando inail, per aziende (contributo a fondo perduto del 65%)
I vari incentivi, chiaramente non cumulabili tra loro, consentono a chi sostiene la spesa di avere una forma di contributo superiore alla metà della spesa; un intervento progettato su misura, pertanto, in cui si potrebbe abbinare alla bonifica una coibentazione termica, permetterebbe un ulteriore vantaggio economico derivante dal risparmio energetico: sono sempre più frequenti, infatti, interventi in cui “il rientro” della spesa sostenuta sia sempre più breve, anche di 6/7 anni in alcune condizioni. Perchè dunque rimandare ulteriormente una semplice valutazione? Tutte e tre le forme di incentivazione sopra descritte hanno scadenze molto vicine, la cui proroga fino all’ultimo non è mai certa; sarebbe un peccato lasciarsi scappare un’occasione simile!
Per qualsiasi informazione, per un appuntamento senza impegno, o per qualsiasi dubbio su come si può intervenire, contattaci!
Posted in News